Sono state disposte dal Ministero delle Imprese e delle Made in Italy le regole per la concessione dei bonus per l’acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica per l’anno 2024.

Si tratta, più in dettaglio, del contributo per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici, privati e condomìni.  L’incentivo è previsto nella misura dell’80% del prezzo di acquisto e posa di colonnine elettriche o wall box.

Il limite del bonus colonnine domestiche 2024 ha il limite massimo di 1.500 euro per beneficiario e di 8.000 euro qualora l’installazione sia avvenuta su parti comuni degli edifici condominiali.

Le spese ammissibili

Sono ammesse, prioritariamente, al contributo, le spese sostenute dai richiedenti per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la posa in opera, con modalità tracciabili dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Tra le spese rimborsabili sono previste anche:

  • Lavori effettuati sull’impianto elettrico;
  • Opere edili;
  • Impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
  • Spese inerenti la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
  • Costi per la connessione alla rete elettrica, mediante l’attivazione di un nuovo Pod (point of delivery).

Come richiederlo

Il ministero ha definito le caratteristiche che devono avere le infrastrutture di ricarica affinché possano accedere al bonus colonnine domestiche 2024:

  • Essere acquistate e installate;
  • Essere nuove di fabbrica e di potenza standard;
  • Essere collocate nel territorio italiano e a disposizione dei soggetti beneficiari;
  • Essere realizzate a regola d’arte e disporre di dichiarazione di conformità.

Per le persone fisiche, è disposto che le infrastrutture siano integralmente destinate all’uso privato e non accessibili al pubblico. Mentre, per le colonnine installate su parti comuni degli edifici condominiali, è richiesto che siano destinate all’uso collettivo ed esclusivo da parte dei condomini.

Per il 2024, lo stanziamento previsto è di 20 milioni di euro. Le regole per accedere al bonus colonnine domestiche 2024 sono individuate nel decreto direttoriale del 19 giugno 2024.

I soggetti interessati potranno richiedere il contributo mediante la piattaforma online dedicata, accedendo tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta entrati in piattaforma, si potrà compilare il modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Le date di apertura e chiusura dello sportello verranno comunicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cos’è il reddito energetico

Il Reddito Energetico Nazionale è un nuovo finanziamento in conto capitale mirato alla realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW. L’incentivo nasce a supporto di unità immobiliari di tipo residenziale, a favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con l’intento di sostenere l’autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Il gestore del “Fondo Nazionale Reddito Energetico” è il GSE.

Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 sono complessivamente pari a 200 milioni di euro, e, per ciascuna annualità, sono così ripartite:

  • 80 milioni di euro sono destinate alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

  • 20 milioni di euro alle restanti regioni o province autonome.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”, permette a coloro che presentano la domanda, cioè i soggetti beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e di beneficiare dell’energia prodotta per l’autoconsumo.

La quota eventuale di energia eccedente e non autoconsumata dal cittadino, verrà resa disponibile per 20 anni al GSE, il quale la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”.

Chi può accedervi

Al Reddito Energetico possono accedervi le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

  • appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
  • titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;
  • essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari e saranno coloro che presentano domanda o che delegano un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.

Le domande di accesso alle suddette agevolazioni devono essere inviate al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto fotovoltaico e che pertanto riceve il contributo in conto capitale.

Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici siano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Chi presenta la richiesta, può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, escludendo, quindi, qualsiasi ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso soggetto beneficiario che per lo stesso nucleo familiare. Qualora la domanda non venga accolta, questa può essere ripresentata a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria. Nel momento in cui siano stati esauriti i fondi per l’anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per l’anno successivo.

Gli interventi ammessi

Le agevolazioni del Reddito Energetico sono destinate esclusivamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico e in condizione di autoconsumo. Gli impianti devono essere collegati a utenze di consumo per le quali, al momento della richiesta di accesso dell’agevolazione, sia attivo un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al Soggetto Beneficiario o a un membro del suo nucleo familiare, come definito ai fini ISEE.

Gli interventi devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto;
  • essere effettuati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
  • rispettare i requisiti tecnici definiti nel Regolamento del Fondo;
  • prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e comunque non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso all’agevolazione;
  • l’impianto non deve essere entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso;
  • sul GAUDI di Terna, gli impianti devono essere associati al GSE come Utente del Dispacciamento e al regime commerciale di Ritiro Dedicato.

Non è possibile richiedere l’accesso al beneficio per impianti realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Credit: GSE

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) costituiscono un importante passo nella transizione alle energie rinnovabili. La condivisione dell’energia, elemento imprescindibile delle comunità energetiche rinnovabili, è la logica di base di tutte le fonti di energia rinnovabile. Uno degli aspetti più interessanti del decreto CER è il contributo in conto capitale previsto per le comunità che si sviluppano nei piccoli comuni.

In cosa consiste questo incentivo? Vediamolo insieme.

Comunità energetiche nei piccoli comuni: il funzionamento

Costituire una comunità energetica nei piccoli comuni è conveniente sia dal punto vista ambientale che sociale. Dal punto di vista sociale le CER permettono di condividere l’energia, renderla disponibile a costi più contenuti e permettere di conseguenza di ridurre la povertà energetica. A livello ambientale, forniscono un valido contributo nella riduzione dell’inquinamento, grazie all’utilizzo esclusivo di energie da fonti rinnovabili.

Il contributo a fondo perduto per i piccoli comuni finanzia fino al 40% delle spese ammissibili ed è finanziato direttamente dal PNRR.

Nel dettaglio, questo contributo è rivolto alle comunità basate su impianti realizzati nei comuni con un numero inferiore ai 5000 abitanti, al fine di raggiungere lo sviluppo di 2 GW complessivi.

Si tratta di un incentivo molto interessante per tutti quei soggetti, quali persone, aziende e pubbliche amministrazioni che sono interessate a formare una CER in questi piccoli comuni.

Ricordando che sarà possibile presentare le domande a partire dell’8 aprile 2024.

I vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili nei piccoli comuni:

  • Lotta alla povertà energetica;
  • Sostenibilità ambientale;
  • Autoconsumo;
  • Risparmio energetico.

Il fulcro delle CER resta quindi la condivisione dell’energia, che non viene più vista come un bene individuale ma condivisibile, soprattutto con coloro che non hanno la forza economica per realizzare un impianto fotovoltaico.

In più, si riduce l’impronta ecologica dell’intero comune, contribuendo così al raggiungimento della sostenibilità ambientale e a rendere l’ambiente più pulito e meno inquinato.

Gli incentivi per le CER nei piccoli comuni:

Oltre a rendere disponibile l’energia pulita prodotta mediante il fotovoltaico a tutti i partecipanti della CER, i piccoli comuni possono godere di una tariffa incentivante per la messa in rete dell’energia in eccesso.

Quindi, ricapitolando:

  • Incentivi riguardanti i comuni con un numero inferiore ai 5.000 abitanti;
  • Contributi fino al 40% per coloro che realizzano un impianto fotovoltaico facente parte di una CER rientrante in un piccolo comune;
  • Risorse PNRR pari a 2,2 miliardi di euro;
  • Potenza agevolabile: almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026;
  • Cumulabile con incentivo in tariffa: la tariffa incentivante in tal caso è di 50% a parte per l’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Per quanto riguarda i limiti di spesa, occorre sapere che sono incentivati gli investimenti che rispettano determinati requisiti:

  • 1.500€/kW per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

EGP S.R.L. è partner tecnologico di tre CER, tra cui CER Etna, che al suo interno ingloba anche un piccolo comune della provincia di Catania e cioè Ragalna. Aderendo a CER Etna, si potrebbe richiedere il contributo del 40%.

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