Introduzione
La comunità energetica è un aggregato di utenti che, mediante la volontaria adesione di un soggetto di diritto autonomo (la CER), si prefigge l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia elettrica da fonte rinnovabile.
L’Unione Europea, prendendo spunto da esperienze positive in alcuni stati membri, ha emanato due direttive per estendere a tutti i cittadini europei la buona pratica dell’autoconsumo di energia e le comunità energetiche (direttive 2018/2001 e 2019/944). Si tratta di un’interessante rivoluzione economica e culturale: non sarà più soltanto un gestore che venderà energia (ENEL, EDISON, ENI, ecc.) ma i singoli cittadini potranno produrre e vendere l’energia prodotta (prosumer) all’interno delle comunità energetiche.
La nuova normativa europea sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (abbreviato come CER) punta a favorire lo sviluppo dell’autoconsumo, energia di prossimità e di reti intelligenti (smart grid).
In Italia, a febbraio 2020, avviene il primo parziale recepimento delle due direttive UE: si potranno realizzare le comunità energetiche a valle delle cabine secondarie.
Con il termine Comunità Energetiche, ci si riferisce ad un’associazione che produce e condivide l’energia rinnovabile generata, al fine di poter sviluppare e gestire in autonomia l’energia pulita a costi competitivi, contribuendo a ridurre le emissioni di Co2 e lo spreco energetico. A far parte delle Comunità Energetiche, possono essere tutti: i comuni cittadini, le attività commerciali, le pubbliche amministrazioni, nonché le piccole e medie e imprese, ecc.
I requisiti di costituzione e partecipazione
I soggetti che intendono entrare all’interno della comunità energetica possono essere persone fisiche o giuridiche e più in generale, qualsiasi soggetto pubblico o privato la cui intenzione è la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Ad esempio, anche semplici vicini di casa possono costituire una comunità energetica.
Per poter costituire la comunità energetica, per prima, cosa occorre individuare l’aerea in cui si intende installare l’impianto, che naturalmente, deve essere in prossimità dei consumatori. Un esempio interessante, sono i terreni industriali in disuso, in quanto sono sufficientemente grandi e rispettano i requisiti previsti dalla normativa in termini di collocazione, dimensione e destinazione.
La condivisione dell’energia prodotta deve avvenire tramite l’utilizzo della rete di distribuzione elettrica esistente e l’autoconsumo di energia rinnovabile si realizza virtualmente.
Ovviamente, vi deve essere almeno un impianto, che non necessariamente deve essere di proprietà della comunità, ma può essere messo a disposizione di uno o più soggetti aderenti, o addirittura anche da un soggetto terzo (es. finanziatore).
Come costituire una CER
Le persone e gli enti che sono interessati alla creazione della Comunità Energetica, devono prima costituire un soggetto giuridico. Dal momento che la legge prevede che lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, le forme maggiormente utilizzate per motivi di convenienza e semplicità, sono quelle di associazione non riconosciuta o cooperativa.
Per quanto riguarda le prime forme, possono essere costituite con un semplice contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate e i costi di gestione sono tendenzialmente bassi con obblighi di organizzazione relativamente semplificati.
Tutti i soggetti facenti parte della comunità energetica, conservano i loro diritti di clienti finali, incluso anche quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e di scegliere di uscire dalla comunità in qualsiasi momento.
I soggetti facenti parte della CER, vengono identificati come:
- Consumatori, cioè coloro che esclusivamente consumano energia;
- Prosumer, quali coloro che producono e consumano contemporaneamente energia nello stesso edificio/sito.
Elemento di base della CER, è la necessità che gli individui siano allacciati alla stessa cabina elettrica primaria al fine di condividere l’energia elettrica sia in prelievo che in immissione.
Gli incentivi previsti
Una volta che l’impianto entra in funzione, la Comunità può presentare una richiesta – anche mediante un’azienda esterna delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) al fine di ottenere gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa. Gli incentivi sono disposti soltanto per l’energia condivisa all’interno della comunità, cioè per quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria in cui viene prodotta.
I vantaggi
- Ambientali: l’energia elettrica deve essere prodotta esclusivamente da fonte rinnovabile in quanto l’obiettivo è di ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera;
- Economici: l’autoconsumo individuale e l’incentivo sull’energia condivisa consentono di ridurre i costi della bolletta elettrica;
- Sociali: la CER consente di promuovere la riduzione della povertà energetica e di creare valore sul territorio.